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PPWR, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

PPWR: il nuovo quadro europeo per imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il PPWR è uno dei cambiamenti normativi più importanti degli ultimi anni per tutte le imprese che producono, importano, distribuiscono o utilizzano imballaggi.

Non riguarda soltanto i produttori di scatole, bottiglie, vaschette o film plastici. Coinvolge anche le aziende che confezionano prodotti con il proprio marchio, gli importatori, i distributori, gli e-commerce e, con obblighi differenti, chi immette per la prima volta prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro.

Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica, in via generale, dal 12 agosto 2026. Essendo un regolamento europeo, non deve essere recepito come una direttiva: è direttamente applicabile negli Stati membri, anche se diverse disposizioni richiedono atti di esecuzione, atti delegati e interventi nazionali relativi a registri, autorità competenti, controlli e sanzioni. Commissione europea – Packaging waste

Il tema, quindi, non è soltanto ambientale. Il PPWR interviene sulla progettazione degli imballaggi, sulla scelta dei materiali, sulla documentazione tecnica, sull’etichettatura, sulla riciclabilità, sul contenuto riciclato, sul riutilizzo, sulla responsabilità del produttore e sulla possibilità stessa di commercializzare determinati imballaggi nel mercato europeo.

Al termine dell’articolo troverete un breve questionario che vi permetterà di richiedere una prima consulenza gratuita. Vi consiglio quindi di leggere con attenzione: comprendere correttamente questi aspetti è essenziale per valutare la posizione della vostra azienda rispetto al PPWR.

1. Che cos’è il PPWR e quali sono i suoi obiettivi

PPWR significa Packaging and Packaging Waste Regulation, cioè Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

La norma nasce per sostituire progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE, conosciuta come PPWD, e per creare un sistema maggiormente uniforme in tutta l’Unione europea.

Gli obiettivi fondamentali sono:

  • Ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato;
  • Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio;
  • Eliminare o limitare gli imballaggi non necessari;
  • Rendere tutti gli imballaggi riciclabili secondo criteri comuni;
  • Aumentare l’impiego sicuro di materie prime riciclate;
  • Ridurre l’utilizzo di materiali vergini;
  • Favorire il riuso e la ricarica;
  • Armonizzare etichette, criteri tecnici e obblighi tra gli Stati membri;
  • Limitare la presenza di sostanze pericolose;
  • Attribuire ai produttori una maggiore responsabilità economica e organizzativa nella gestione del fine vita.

Il problema di fondo è che gli imballaggi sono costituiti da circa il 40% della plastica utilizzata nell’Unione europea e rappresentano una parte consistente dei rifiuti urbani. Nel 2022, nell’UE sono stati prodotti mediamente 186,5 chilogrammi di rifiuti di imballaggio per abitante. Commissione europea – Packaging & Packaging Waste Regulation

Il PPWR cerca quindi di intervenire sull’intero ciclo di vita:

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2. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Ambito oggettivo

Il PPWR si applica, in linea generale, a tutti gli imballaggi e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente:

  • dal materiale utilizzato;
  • dal settore produttivo;
  • dall’origine dell’imballaggio;
  • dal fatto che sia primario, secondario o terziario;
  • dal fatto che provenga da abitazioni, attività commerciali, industrie, uffici o servizi;
  • dal canale di vendita, compreso l’e-commerce.

C'è da fare una distinzione tra i vari tipi di imballaggio, infatti possiamo distinguere tre categorie di imballaggi: imballaggio primario, secondario e terziario. L'imballaggio primario è quello a diretto contatto con il prodotto. Penso per esempio alla bottiglia d'acqua, al flacone di uno shampoo, il vasetto di una crema. L'imballaggio secondario è quello che raggruppa più unità di vendita, per esempio un pacco che al suo interno contiene due, tre sciampi, e il cartoncino che contiene eh le sei bottiglie di birra, una confezione multipack. L'imballaggio terziario è invece l'imballaggio per il trasporto, quindi l'imballaggio utilizzato per il trasporto e per la logistica. Penso per esempio ai pallet, ai cartoni di spedizione, al materiale di riempimento, quindi il pluribol, eccetera.

Rientrano quindi nella disciplina:

  • imballaggi destinati al consumatore;
  • imballaggi multipli;
  • imballaggi per il trasporto;
  • imballaggi per l’e-commerce;
  • imballaggi di servizio;
  • imballaggi per alimenti e bevande;
  • componenti integrati nell’imballaggio;
  • imballaggi monouso e riutilizzabili.

Non tutti gli obblighi, però, si applicano nello stesso modo a ogni tipologia. Il Regolamento prevede esclusioni, deroghe o regimi particolari per determinati prodotti, settori e formati, tra cui alcuni imballaggi farmaceutici, sanitari, alimentari, di trasporto o destinati a utilizzi professionali.

Ambito soggettivo

Il PPWR distribuisce le responsabilità lungo tutta la filiera. I principali soggetti coinvolti sono:

Il Fabbricante: Colui che progetta o fa progettare l’imballaggio e lo commercializza con il proprio nome o marchio, dovrà redigere la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico

L'Importatore: Colui che immette nel mercato UE imballaggi o prodotti imballati provenienti da Paesi extra-UE dovrà verificare gli adempimenti del fabbricante e richiedere e conservare tutta la documentazione prodotta.

Il Distributore: Cioè chi mette a disposizione imballaggi o prodotti imballati nella catena commerciale dovrà verificare che gli imballaggi sono conformi e richiedere la documentazione di conformità. Il Distributore può essere anche per finale, ovvero il mio prodotto viene spedito ad un distributore fuori dal mio paese e fornisce il prodotto imballato all’utilizzatore finale, penso quindi al importatore di vini in Germania che dovrà applicare una etichetta in lingua tedesca che riceve il mio prodotto su pallet, per poi distribuirli ai vari negozi.

Il Fornitore di servizi logistici: Fornisce materiali, componenti o informazioni necessarie a dimostrare la conformità e si occupa dello stoccaggio e del trasporto senza compromettere la conformità.

Produttore ai fini EPR: Immette per la prima volta un imballaggio o un prodotto imballato nel territorio di uno Stato membro

Operatore di sistemi di riuso: Gestisce circuiti organizzati per il riutilizzo degli imballaggi

Gestore di Marketplace: Vigila sugli operatori che vendono sulla piattaforma

Una delle questioni più delicate sarà stabilire, caso per caso, chi debba essere considerato fabbricante e chi invece sia il produttore responsabile ai fini EPR.

I due ruoli possono coincidere, ma non necessariamente.

ATTENZIONE: White Label o Private Label, ovvero, chi immette un imballaggio con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante anche se l'imballaggio è realizzato materialmente da un altro soggetto.

Per esempio, un’azienda che vende un prodotto confezionato con il proprio marchio non può presumere che tutta la responsabilità ricada automaticamente sul fornitore che ha materialmente fabbricato la confezione.

3. La roadmap 2026-2038

Il PPWR non introduce tutti gli obblighi nello stesso giorno. Il sistema entra in funzione attraverso una serie di scadenze progressive.

12 agosto 2026 Applicazione generale del PPWR; partenza degli obblighi già immediatamente operativi; limiti sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti; conformità, documentazione e responsabilità degli operatori per i requisiti applicabili

2028 Avvio progressivo dell’etichettatura armonizzata europea, subordinato alle tempistiche degli atti di esecuzione; adeguamento dei sistemi informativi e di identificazione

2029 Obiettivi relativi ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione per determinati contenitori per bevande; applicazione progressiva delle etichette per gli imballaggi riutilizzabili

2030 Requisiti più stringenti di progettazione per il riciclo; classi di prestazione di riciclabilità; contenuto minimo riciclato per determinati imballaggi in plastica; obiettivi di riuso; minimizzazione del peso e del volume; restrizioni su alcuni formati monouso; riduzione del 5% dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018

2035 Verifica della riciclabilità effettiva “su scala”; rafforzamento degli obiettivi; riduzione del 10% dei rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018

2038 Esclusione dal mercato degli imballaggi appartenenti alla classe di riciclabilità più bassa prevista dal sistema, con innalzamento del livello minimo richiesto

Una precisazione è indispensabile: alcune date sono formulate come “data fissa oppure un certo numero di mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato o di esecuzione, se successiva”. La roadmap aziendale dovrà quindi essere aggiornata man mano che la Commissione pubblicherà metodologie, criteri tecnici, etichette e modalità di calcolo.

Inoltre, il percorso non termina nel 2038: il Regolamento prevede ulteriori obiettivi per il 2040 e il 2045.

Cosa fare oggi

Dal 12 Agosto 2026 entrerà in vigore il sistema europeo di etichettatura armonizzata che supera le differenze che oggi sono esistenti tra i vari stati e adotta criteri uniformi per tutta l'Unione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in concreto ogni imballaggio dovrà riportare dei simboli standardizzati in ciascuno stato membro. Simboli che indicano tre cose:

1. Il Materiale: PET, ALU, PAP 2. Raccolta: Pittogrammi armonizzati coordinati con i contenitori 3. Riutilizzabilità: con le relative istruzioni

A supporto di tutte queste informazioni è previsto un QR code che non sostituisce l'etichetta, ma rimanda le informazioni ambientali che diversamente sull'imballaggio non troverebbero spazio e peraltro si tratta di un escamotaggio molto furbo da parte dell'Unione Europea perché il QR code può essere aggiornato senza per forza dover ristampare la confezione.

Per molte aziende chiaramente questo significherà rivedere la grafica di tutti i propri imballaggi, le informazioni in etichetta.

la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico sono da oggi Obbligatori da parte del fabbricante. Contestualmente anche chi si qualifica come importatore o distributore avranno l'obbligo di verificare l'esistenza di questa documentazione e di conservarne copia. Entrano in vigore alcune limitazioni su sulle sostanze pericolose, per esempio i metalli pesanti e i PFAS.

questa dichiarazione, va predisposta prima di mettere gli imballaggio sul mercato e va tenuta a disposizione delle autorità di controllo ed esibirla in caso di verifica.

Terzo Obbligo è la registrazione ai fini della responsabilità estesa del produttore nel registro dei produttori. Qui ti lascio il link per registrarti:

Tutti i paesi europei dovranno adottare un sistema duale e quindi un registro degli imballaggi diverso ed ulteriore rispetto ai vari consorzi nazionali. In Italia, per esempio, abbiamo il conai

Chi opera anche all'estero, dovrà assicurarsi che nei paesi nei quali opera non sia già operativo un registro nazionale dei produttori, perché se così fosse è opportuno registrarsi entro il 12 agosto 2026 oppure entro la data in cui il registro diventerà operativo.

Dal 2030 i requisiti sui materiali diventeranno uno standard, rendendo obbligatorio, parliamo di progettazione. Infatti entrano in vigore i principali requisiti che incidono su come l'imballaggio è fatto. Anzitutto entrerà in vigore la riciclabilità obbligatoria dell'imballaggio, nel senso che ogni imballaggio riceverà una sorta di voto o scoring che va da A ad E. Dove: A per gli imballaggi che hanno una percentuale di riciclabilità pari o superiore al 95% B per gil imballaggi con riciclabilità pari o superiore al 80% C per gil imballaggi con riciclabilità pari o superiore al 70%

Imballaggi D ed E Verranno esclusi dal mercato Europeo.

Gli imballaggi inoltre dovranno avere un contenuto minimo di materiale riciclato al loro interno. Gli imballaggi in plastica a diretto contatto con gli alimenti dovranno avere una percentuale di materiale riciclato al loro interno superiore al 30%. Invece eh gli altri imballaggi in plastica, dovranno avere una percentuale superiore al 35%, quindi per ogni tipologia di imballaggio e per ogni tipologia di di materiale viene indicata una percentuale di materiale riciclato m che deve essere presente al proprio interno affinché l'imballaggio sia conforme al PPWR. Lo spazio vuoto, non potrà superare il 50% del volume, e il divieto di alcuni imballaggi monouso. Nel 2030 quindi molte imprese dovranno rivedere materiali, componenti e soluzioni di packaging.

4. Focus sulla dichiarazione UE di conformità

Uno degli aspetti più rilevanti e meno compresi del PPWR è la dichiarazione UE di conformità dell’imballaggio.

Il fabbricante deve effettuare la procedura di valutazione prevista dall’articolo 38 e dall’Allegato VII. Una volta dimostrata la conformità ai requisiti applicabili, deve redigere la dichiarazione prevista dall’articolo 39 e dall’Allegato VIII.

La procedura prevista dal PPWR è, in sostanza, una valutazione interna documentata del fabbricante. Non è normalmente una domanda da presentare a un ente pubblico e non prevede, come regola generale, il rilascio preventivo di un’autorizzazione o di un certificato da parte di un organismo esterno.

L’Allegato VII la definisce infatti “Modulo A – Controllo interno della produzione”.

Il funzionamento è questo:

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La firma della dichiarazione non crea la conformità: attesta che la conformità è già stata verificata e dimostrata nel fascicolo tecnico.

Non è una certificazione rilasciata da un ente terzo Per il PPWR, la procedura ordinaria non richiede necessariamente:

un’autorizzazione preventiva; l’invio della documentazione a un portale europeo; una certificazione obbligatoria da parte di un organismo notificato; un numero di protocollo rilasciato dalla Commissione; l’apposizione della marcatura CE sull’imballaggio.

È il fabbricante che effettua, oppure fa effettuare per proprio conto, le verifiche necessarie e dichiara sotto la propria responsabilità che l’imballaggio è conforme. Questo non significa che possa limitarsi a scrivere “imballaggio conforme al PPWR”. Deve possedere documenti, prove, calcoli e procedure sufficienti a sostenere la dichiarazione.

Quando servono analisi specialistiche, il fabbricante può rivolgersi a: laboratori di prova, consulenti, organismi di certificazione, fornitori di materiali, centri tecnici specializzati, soggetti che effettuano valutazioni di riciclabilità. La responsabilità finale della dichiarazione, però, rimane normalmente in capo al fabbricante.

La dichiarazione deve permettere di identificare:

* l’imballaggio o la famiglia di imballaggi; * il fabbricante; * l’oggetto della dichiarazione; * le disposizioni del PPWR rispettate; * le norme armonizzate o specifiche tecniche utilizzate; * eventuali ulteriori normative europee applicabili; * il soggetto autorizzato a firmare; * luogo, data e firma.

La dichiarazione non dovrebbe essere trattata come un semplice modulo amministrativo. La firma comporta l’assunzione di responsabilità sulla conformità dell’imballaggio.

Alla base devono esistere evidenze verificabili, come:

* specifiche dei materiali; * disegni e descrizioni tecniche; * composizione dell’imballaggio; * risultati di prove e analisi; * valutazione delle sostanze; * calcoli sul peso e sulla minimizzazione; * valutazione della riciclabilità; * informazioni sul contenuto riciclato; * certificazioni e dichiarazioni dei fornitori; * criteri adottati per il riuso, quando applicabile.

Per gli imballaggi monouso, la documentazione tecnica e la dichiarazione devono essere conservate per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato; per gli imballaggi riutilizzabili, per almeno dieci anni.

È importante chiarire anche cosa la dichiarazione di conformità non è:

* non è un’autocertificazione priva di evidenze; * non coincide con l’iscrizione ai sistemi EPR; * non sostituisce la documentazione tecnica; * non equivale automaticamente alla conformità del prodotto contenuto; * non comporta, di per sé, l’apposizione della marcatura CE sull’imballaggio.

5. Sanzioni e controlli

Il PPWR stabilisce gli obblighi, mentre spetta agli Stati membri definire le specifiche sanzioni applicabili alle violazioni.

Le sanzioni nazionali devono essere:

* effettive; * proporzionate; * dissuasive.

Non è quindi corretto indicare un’unica tabella di multe valida automaticamente in tutta l’Unione europea. Gli importi, le procedure e le autorità competenti dipendono dalla disciplina nazionale e possono essere cumulabili in base ai paesi dove queste regole non vengono rispettate, le sanzioni partono da 10.000 fino a 200.000 per ogni paese dove è presente l'imballaggio non conforme. Cosa vuol dire? in sostanza se il mio imballaggio non rispetta il regolamento in 5 paesi posso ricevere delle sanzioni da ogni paese, nel caso di massima sanzione si arriverebbe quindi ad 1 Milione di € non chè alla chiusura immediata dell'attività, al sequestro immediato di tutti gli imballaggi, compresi i prodotti contenuti all'interno e alla distruzione di imballaggio e prodotto. Quindi prendete questa cosa seriamente perchè oggi siete aperti, domani siete chiusi e indebitati a vita.

I controlli potranno riguardare:

* dichiarazione UE di conformità; * fascicolo e documentazione tecnica; * tracciabilità dell’imballaggio; * composizione e presenza di sostanze vietate; * riciclabilità; * percentuale di materiale riciclato; * etichettatura; * minimizzazione di peso e volume; * rispetto dei divieti; * iscrizione al registro dei produttori; * adempimenti EPR; * correttezza dei dati comunicati.

In caso di non conformità, le autorità potranno richiedere misure correttive. Nei casi più rilevanti potranno essere disposte limitazioni alla commercializzazione, ritiro o richiamo degli imballaggi, oltre alle sanzioni economiche previste dalla normativa nazionale.

La criticità maggiore per le imprese sarà probabilmente la capacità di produrre rapidamente una catena documentale completa. Non sarà sufficiente dichiarare che un materiale è “riciclabile” o “sostenibile”: occorrerà dimostrarlo secondo i criteri applicabili.

6. PPWD ed EPR

Qui conviene correggere le sigle:

* PPWD: Packaging and Packaging Waste Directive, la precedente direttiva 94/62/CE; * PPWR: Packaging and Packaging Waste Regulation, il nuovo Regolamento (UE) 2025/40; * EPR: Extended Producer Responsibility, cioè responsabilità estesa del produttore.

“PPWV” ed “ERP” non sono, in questo contesto, le sigle corrette.

Da PPWD a PPWR

La differenza non è soltanto nominale.

La PPWD era una direttiva e doveva essere recepita dai singoli Stati. Questo ha prodotto, nel tempo, sistemi nazionali differenti.

Il PPWR è invece un regolamento direttamente applicabile, pensato per armonizzare maggiormente:

* requisiti degli imballaggi; * criteri di riciclabilità; * etichettatura; * tracciabilità; * documentazione; * obblighi degli operatori economici.

Il ruolo dell’EPR

L’EPR applica il principio secondo cui chi immette imballaggi sul mercato deve contribuire alla gestione del loro fine vita.

Può comprendere:

* registrazione del produttore; * adesione a un sistema collettivo o gestione individuale; * dichiarazione delle quantità immesse sul mercato; * pagamento di contributi ambientali; * copertura dei costi di raccolta, selezione, trasporto e trattamento; * obblighi informativi; * responsabilità per vendite a distanza e transfrontaliere.

La distinzione centrale è questa:

> La conformità PPWR stabilisce se e a quali condizioni un imballaggio può essere immesso sul mercato. L’EPR stabilisce chi deve organizzare o finanziare la gestione del relativo rifiuto.

Un imballaggio può essere tecnicamente conforme ma accompagnato da un EPR gestito in modo errato. Allo stesso modo, l’iscrizione a un sistema di responsabilità del produttore non rende automaticamente conforme l’imballaggio.

7. Self-assessment aziendale

Il self-assessment non deve essere un questionario generico, ma una verifica organizzata per azienda, ruolo e famiglia di imballaggi.

Il primo livello dovrebbe identificare:

1. quali imballaggi vengono prodotti, acquistati, importati o distribuiti; 2. in quali Stati membri vengono commercializzati; 3. con quale nome o marchio vengono venduti; 4. chi è il fabbricante ai fini della conformità; 5. chi è il produttore ai fini EPR; 6. quali obblighi si applicano già; 7. quali obblighi entreranno in vigore successivamente.

Il secondo livello deve analizzare ogni imballaggio o famiglia omogenea:

* materiali e componenti; * peso e volume; * sostanze presenti; * contatto alimentare; * contenuto riciclato; * riciclabilità; * separabilità dei componenti; * etichettatura; * riutilizzabilità; * rapporto di spazio vuoto; * certificati dei fornitori; * documentazione tecnica disponibile; * dichiarazione di conformità; * registrazioni EPR.

Il risultato finale dovrebbe classificare ogni posizione in quattro stati:

| Stato | Significato | | ------------------------ | ------------------------------------------------------- | | Conforme | Requisito applicabile e documentazione completa | | Parzialmente conforme | Requisito rispettato, ma evidenze incomplete | | Non conforme | Requisito non rispettato | | Da verificare | Applicabilità o criterio tecnico ancora da determinare |

Il self-assessment dovrà produrre un vero piano di adeguamento, con:

* criticità; * livello di rischio; * responsabile interno; * documenti mancanti; * intervento necessario; * scadenza normativa; * data interna di completamento; * evidenza della chiusura.

Il punto centrale dell’intero lavoro sarà questo: il PPWR non è una semplice normativa sullo smaltimento dei rifiuti, ma un sistema di conformità del prodotto-imballaggio che parte dalla progettazione e arriva fino alla gestione del fine vita.

La Commissione ha pubblicato anche linee guida e FAQ applicative nel 2026, ma precisa che tali documenti aiutano a interpretare il Regolamento senza sostituirne gli obblighi e senza modificare il testo normativo. FAQ ufficiali della Commissione europea sul PPWR

Se siete arrivati fin qui, complimenti: il PPWR non è certamente una lettura semplice, ma comprenderne gli obblighi è fondamentale per evitare errori, costi imprevisti e possibili sanzioni.

GrowthLab offre assistenza e consulenza anche su questi temi. Per aiutarvi a valutare la posizione della vostra azienda, ho preparato un breve questionario guidato.

Se desiderate una prima consulenza gratuita, compilate il formulario: analizzerò le vostre risposte e sarete ricontattati per un confronto iniziale. FORMULARIO

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